Parliamo di noi
Questo è l’ultimo argomento del nostro percorso la storia delle cooperative in Italia. Parliamo di noi, ovvero delle cooperative sociali di tipo b.
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 381/1991, la quale, all’art. 1, chiarisce che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di cooperativa sociale e l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare espressamente in quale dei due settori, tra quello indicato sub a) e quello indicato sub b), la cooperativa intenda esercitare. In tal senso si distinguono quindi le cooperative sociali di tipo “a” e quelle di tipo “b”, come appartenenti all’una o all’altra categoria.
Oltre ai soci ordinari, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla cooperativa stessa: è una categoria di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del servizio o dell’attività lavorativa. Il legislatore fissa tuttavia dei limiti in merito al numero di tali soci, disponendo che “il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci”.
Tali soci sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali.
Nelle cooperative sociali di tipo “b”, si considerano persone “svantaggiate”: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali categorie non sono in numero chiuso: altri soggetti svantaggiati potranno, infatti, essere indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, alle cooperative sociali spettano le agevolazioni relative alle cooperative a mutualità prevalente, poiché la loro funzione sociale le fa ritenere sempre tali. L’art. 7 della legge 381/1991 sottolinea, tuttavia, che “ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63727”. La norma prosegue disponendo che “le cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi a immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale”.
E’ di particolare importanza, considerata la rilevanza socio economica assunta dalle cooperative sociali di tipo “b”, elencarne le principali caratteristiche che ne caratterizzano l’oggetto sociale:
- l’attività svolta, deve basarsi sui principi di mutualità, senza fini di lucro, allo scopo di perseguire interessi generali della comunità, anche in relazione l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- le categorie di soci, che possono essere inquadrati come soci ordinari (che condividono le finalità della cooperativa e ne promuovono le attività), soci lavoratori (che prestano loro attività ricevendo una retribuzione), soci volontari (che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà), soci sovventori (che partecipano a programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale);
- i requisiti mutualistici, che implicano il divieto della distribuzione, ai soci, di dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge e, in caso di cessazione della società, la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici.
Le cooperative sociali di tipo “b” utilizzando il lavoro di lavoratori disagiati, possono inoltre essere esecutrici di appalti per conto di altre imprese e consentire così a queste ultime di assolvere, almeno in parte, agli obblighi di assunzione obbligatoria di persone disagiate, così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente.
Alcune considerazioni giuridiche sulle cooperative
Dal punto di vista giuridico, rispetto al passato è oggi scomparsa la differenziazione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata, pur riaffermando lo scopo mutualistico e sottolineando la caratteristica del capitale sociale, non fisso, ma variabile. All’articolo 2512 del codice civile si è introdotto il nuovo concetto di “società cooperative a mutualità prevalente” dove si riconosce lo status di cooperativa non solo a quelle che operano con i propri soci, ma anche a quelle che operano con i terzi, purchè ciò avvenga nel rispetto di rigidi principi di prevalenza dell’attività volta ai soci rispetto ai terzi. L’introduzione delle cooperative a mutualità prevalente deve essere letto come una limitazione imposta dal legislatore nei riguardi del fenomeno cooperativo in quanto lo scopo mutualistico deve pur sempre essere “prevalente” rispetto alla attività svolta con i terzi.
Le cooperative, pur caratterizzandosi per lo scopo mutualistico, sono pur sempre delle società, connaturate da particolari caratteristiche che le contraddistinguono dalle altre forme di società di capitali. Il legislatore avrebbe potuto prevedere, per loro, una disciplina specifica e diversa rispetto alle altre società di capitali, ma si è invece preferito mantenere la struttura normativa delle società di capitali ( s.p.a. e s.r.l.), derogata sia delle specifiche norme del codice civile di cui agli artt. 2511 e ss. e sia da leggi speciali previste per particolari tipi di cooperative (v. art. 2520 c.c.).
Quindi la normativa applicabile alle società cooperative sarà:
- La normativa del codice civile in tema di s.p.a. e s.r.l. (art. 2519 c.c.);
- Le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c. , che derogano alle regole previste in generale per le s.p.a. e s.r.l.
- Le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c. si applicano anche alle cooperative regolate dal leggi speciali, sempre che siano compatibili con tali leggi speciali ( 2520 c.c.).
Pertanto le cooperative sono società a tutti gli effetti e come tali trovano ispirazione giuridica nelle norme che disciplinano le società di capitali, che rispondono solo con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società; l’art. 2518 del codice civile, quasi a rafforzare la regola già prevista per le s.p.a. e s.r.l. dispone che: “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Inoltre rispetto alla s.p.a. e alla s.r.l. nella denominazione sociale della cooperativa, comunque formata, vi deve essere anche la indicazione di “società cooperativa”, che quindi non potrà essere utilizzata da enti diversi dalle cooperative. Altra regola generale prevista per le cooperative, è contenuta nell’art. 2516 secondo il quale: “Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”.
(Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Della_Lucia, https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_cooperativa,
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/cooperative.htm
http://www.infocooperazione.it/storia_coop.aspx
http://www.confcooperative.belluno.it/Chi-siamo
http://www.dirittoprivatoinrete.it/SOCIETA%20COOPERATIVE.htm)
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