Novità relative alle assunzioni dei lavoratori disabili nelle aziende
Due le principali novità in materia di COLLOCAMENTO MIRATO che derivano dalla riscrittura della legge 68/99, modificata con decreto legislativo 185/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Il datore di lavoro che non ottempera, per cause a lui imputabili, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, è soggetto a una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore non assunto.
1) Insorgenza dell’obbligo
In precedenza non erano previste le 60 giornate, non era previsto un termine per adempiere; TUTTAVIA non si poteva procedere ad una nuova assunzione se prima non si assumeva il disabile. In altri termini, l’assunzione del disabile era subordinata alla necessità di effettuare un nuova assunzione (di normodotato).
2) Entità e certezza della sanzione
La precedente sanzione ammontava a 100 mila lire (poi euro 62,77). Non secondario è (a nostro avviso) l’effetto novità che ha riportato l’attenzione su un obbligo da sempre esistente che tuttavia veniva spesso trascurato per “poca” attenzione da parte delle aziende (e degli organi ispettivi).
Alle novità sopra indicate, si affiancano correttivi e precisazioni (in materia di criteri di calcolo, cause esonerative, ecc…) di limitato rilievo. Si segnalano solamente, la possibilità di adempiere all’obbligo oltre che con convenzioni, anche con richiesta nominativa diretta (presentando cioè al centro impiego il nome del lavoratore per il quale si intende richiedere l’adempimento) e la possibilità di svolgere un tirocinio pre-inserimento.
Per approfondimenti relativi alle assunzioni dei lavoratori disabili nelle aziende contattate gli uffici della Cooperativa La Via, i nostri responsabili vi daranno tutte le informazioni in materia di collocamento mirato.
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