In riferimento alla recente proposta, avanzata da Confcooperative Veneto, avente ad oggetto la modifica dell’art. 7 dell’attuale testo in via di definizione “Convenzione quadro ex art. 14 D.Lgs 276/2003” a livello regionale, vogliamo evidenziare quanto segue.
La scrivente Cooperativa nutre svariate perplessità nei confronti di tale proposta, che, così come formulata, appare in palese contrasto con le finalità e la ratio dell’art. 14, volto a garantire una opportunità concreta per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili e svantaggiati, rendendo effettivo il meccanismo di cui alla legge 68/1999, sul collocamento obbligatorio, che era rimasto, nel tempo, sostanzialmente inattuato.
Come è noto, infatti, l’articolo 14 consente l’assunzione della persona disabile presso una cooperativa sociale di tipo B, alla quale l’impresa si impegna ad affidare una commessa di lavoro proporzionale al costo del personale assunto. In questo modo, da un lato, il disabile viene occupato in un contesto organizzativo più sensibile alle sue esigenze e, dall’altro, l’azienda ha la possibilità di ottenere dalla cooperativa un lavoro di qualità ad un prezzo competitivo.
I benefici e gli interessi in gioco sono multipli:
- l’azienda rispetta la legge in materia di assunzione dei soggetti disabili, evitando le relative sanzioni previste, ricevendo, di contro, un servizio di grande professionalità;
- la persona disabile e svantaggiata si realizza ed ha la concreta possibilità di acquisire fiducia in se stessa e nel rapporto con gli altri, di acquisire professionalità, oltre che di trovare un’occupazione in un ambiente in grado di supportare e gestire la sua complessità;
- la cooperativa sociale può adempiere alla propria mission di occuparsi dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, avviando con l’azienda una collaborazione sia etica che professionale.
Ma il beneficio maggiore è senz’altro quello che riceve la società civile, la quale si arricchisce grazie a un circolo virtuoso che trasforma la persona disabile o svantaggiata in una preziosa risorsa, che aiuta l’azienda a rispettare le leggi della società in cui lavora e produce e che offre alla cooperativa sociale un’opportunità etica e professionale.
Ebbene, la formula proposta da Confcooperative Veneto, contiene, a nostro avviso, alcuni fattori distorsivi delle finalità e della ratio appena descritte.
Non vi è chi non veda, infatti, come la prospettata suddivisione a scaglioni per il calcolo del valore delle commesse risulti del tutto antieconomica, in particolare per le aziende di dimensioni medio-grandi, in quanto il meccanismo proposto implica un aumento dei costi non proporzionale all’aumentare del valore delle commesse.
La proposta di riformulazione dell’art. 7 comma 2, non risulta equilibrata nel caso di commesse che prevedono più di due coperture, con conseguente coinvolgimento da tre lavoratori disabili in su. Detta proposta, in particolare, rende economicamente non sostenibile, da parte delle aziende committenti, le esternalizzazioni delle commesse di lavoro.
Il possibile effetto distorsivo è, a parere di chi scrive, di facile ed immediata intuizione in quanto l’esternalizzazione dei lavoratori disabili diventerebbe una soluzione non conveniente per le aziende medio-grandi, le quali potrebbero decidere di:
- assumere in proprio i lavoratori disabili, magari relegandoli ad attività marginali, al solo fine di coprire il numero legale di assunzioni obbligatorie.
- Preferire il pagamento delle sanzioni civili piuttosto che assumere i lavoratori disabili.
In entrambe le ipotesi, la ratio dell’art. 14 verrebbe disattesa. Qualora le aziende decidessero di assumere in proprio i lavoratori disabili, ciò andrebbe a discapito di questi ultimi che non troverebbero un contesto organizzativo sensibile alle loro esigenze, come quello offerto dalle cooperative sociali. Nell’ipotesi, invece, in cui le aziende decidessero di ignorare l’obbligo legislativo, trovando più conveniente il pagamento delle relative sanzioni, allora verrebbe del tutto svuotata e vanificata la previsione dell’art. 14, a discapito non solo dei lavoratori disabili, ma dell’intera società.
Peraltro, evidenziamo che, in ogni caso, i costi prospettati da Confcooperative risultano del tutto spropositati e slegati dalla realtà. A tale proposito si rammenta il testo dell’art. 14 comma 2, che alle lettere c) e lettera e), dispone che le convenzioni quadro disciplinano “le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa” e “la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali”.
Il calcolo del costo del lavoratore svantaggiato, dunque, deve fondarsi su quanto stabilito dal CCNL delle cooperative sociali, il quale indica dei costi totalmente diversi – ossia di gran lunga inferiori – da quelli prospettati.
Ma vi è di più.
La proposta formulata da Confcooperative Treviso si basa su un presupposto errato, in quanto considera un identico costo di tutoraggio sia per commesse grandi che per commesse piccole.
In realtà, l’esperienza sul campo, nell’ambito bellunese, ha dimostrato non solo che con il passare del tempo il dipendente apprende i compiti a lui assegnati necessitando di minore tutoraggio, ma anche che all’aumentare del valore della commessa, e del conseguente numero di lavoratori disabili, si può avere una gestione più efficiente del tutoraggio, potendo prevedere un solo tutor per più lavoratori svantaggiati.
Sulla base di tali considerazioni, la Cooperativa La Via ritiene che andrebbero creati degli scaglioni di tutoraggio così definiti:
In tal modo, oltre a consentire una migliore modulazione del costo di tutoraggio, si riuscirebbe a risolvere il problema matematico insito nell’attuale formula di cui all’art. 7 della convenzione. Infatti, non è attualmente possibile conteggiare il numero dei tutor, il quale dipende dal numero degli svantaggiati, che rappresenta un’incognita in detta formula.
Tutto ciò premesso, la scrivente Cooperativa propone di modificare l’art. 7 comma 2 come segue:
“Il numero dei lavoratori disabili (NL) che è possibile portare a copertura per l’azienda conferente può essere così schematizzato dalla seguente formula:
N= VUC – (CI+CT) / CL + 20%CL”
Con riferimento alla voce CT, ossia costi di tutoraggio, deve tenersi presente, come supra evidenziato, che sarebbe necessario prevedere la presenza di almeno n. 1 tutor al 50% per ogni n. 5 persone disabili inserite, come segue: da 1 a 5 disabili coinvolti 50% di 1 tutor; da 6 a 10 disabili coinvolti 50% di 2 tutor; da 11 a 15 disabili coinvolti 50% di 3 tutor; da 16 a 20 disabili coinvolti 50% di 4 tutor. CL, invece, dovrebbe essere considerato come costo medio annuo del/i lavoratore/i.
Infine, la percentuale di incremento del costo del lavoratore svantaggiato al 20% si giustifica per i motivi che si vanno ora a spiegare.
L’esperienza monitorata negli ultimi anni nella provincia di Belluno ha dimostrato che con la crescita del valore della commessa (e quindi la quantità del lavoro da svolgere) e il numero di persone disabili coinvolte, tendenzialmente diminuisce la quota di produttività mancante, in quanto la presenza di più persone con disabilità diverse e la maggior possibilità di diversificare il lavoro, portano complessivamente ad un risultato che tende a far abbassare la percentuale di non produttività. Pertanto, si ritiene che nelle commesse per la copertura di tre o più quote si possa ipotizzare una percentuale più bassa (al 20% anziché al 30%) della variabile presente al denominatore, legata al ristoro della minor produttività dei lavoratori disabili.
Come si può facilmente intuire, l’art. 14 è stato applicato in maniera non omogenea nelle varie province venete, evidentemente adattandosi alle diverse realtà locali in cui diveniva operativo. In un’ottica di livellamento a livello regionale della normativa e delle sue applicazioni operative occorre concepire un modello di sintesi che permetta, con gli opportuni correttivi, di mantenere inalterati i livelli occupazionali delle persone svantaggiate che si sono creati, in quanto risulterebbe gravemente distorsivo il voler propendere ex alto per un modello che nella pratica applicazione avvantaggerebbe alcune realtà a scapito di altre, pur meritevoli d’attenzione e di considerazione.
Le diverse applicazioni a livello regionale della normativa de qua sono con ogni evidenza frutto dei differenti contesti territoriali e dei tessuti produttivi presenti nei territori e la sintesi di tale situazione venutasi a determinare, per restare in linea con il disposto normativo di riferimento, deve giocoforza risultare una soluzione frutto di un equilibrato contemperamento di interessi; pertanto tutti i soggetti coinvolti negli ambiti locali devono contribuire a dare attuazione all’art. 14 della Legge Biagi sulla base di un modello elaborato sullo specifico territorio di riferimento.
Auspichiamo dunque che vengano tenute in considerazione le osservazioni e i rilievi sopra esposti.
Cooperativa La Via
Il Presidente
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