Il reato di omicidio stradale
Lo scorso 2 marzo il Senato ha approvato in via definitiva la legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale, corredato di un rigoroso sistema sanzionatorio.
L’art. 589-bis, infatti, introdotto dalla riforma, disciplina una nuova fattispecie di omicidio colposo, in virtù della quale è punito con la reclusione in carcere il conducente di veicoli a motore, la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
Precisamente, tale norma prevede una serie di fattispecie, che si differenziano tra di loro sulla base del diverso grado della colpa. Innanzitutto, in linea generale, chi viola il codice della strada e provoca la morte di una o più persone è punito con la reclusione in carcere da due a sette anni, così come nel sistema previgente.
Le pene aumentano, invece, per chi cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose: la reclusione, in tal caso, va dai cinque ai dieci anni.
In particolare, nella guida pericolosa sanzionata rientrano espressamente:
- l’eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);
- l’attraversamento di un’intersezione col semaforo rosso;
- la circolazione contromano;
- l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
È prevista, infine, la fattispecie aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: la pena della reclusione va dagli otto ai dodici anni.
La medesima sanzione è inoltre comminata ai conducenti professionali (camionisti, autisti di autobus) in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Inoltre, sono previste aggravanti se l’autore del reato è sprovvisto di patente (patente revocata, sospesa o mai conseguita), se il veicolo non è dotato di assicurazione, ovvero se l’evento cagiona la morte o le lesioni di più persone (fino al triplo della pena, con il limite massimo di 18 anni di reclusione). A chi si dà alla fuga, poi, viene applicato un aumento di pena da 1/3 a 2/3, e la reclusione non può essere comunque inferiore ai 5 anni. Al contrario, il conducente che ha provocato un incidente, ma si ferma a prestare soccorso e si mette a disposizione degli organi di Polizia, non è soggetto all’arresto per flagranza di reato. Le pene sono invece diminuite se il fatto non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente (riduzione fino alla metà della pena).
Alla condanna, inoltre, segue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
In caso di condanna per omicidio stradale (senza aggravanti) o lesioni personali, al colpevole viene revocata la patente e non potrà conseguirne una nuova prima di 5 anni. Tale termine può essere aumentato fino a 15 anni se il soggetto guidava sotto effetto di alcool o droghe, fino a 20 anni se in passato si è già subita una condanna per gravi violazioni al codice della strada, fino a 30 anni se si è anche colpevoli di non essersi fermati a prestare soccorso.
Questo, in buona sostanza, è il quadro introdotto dalla legge sull’omicidio stradale, la quale già dai primi giorni successivi all’approvazione da parte del Senato ha incontrato non poche critiche. Ad esempio, vi è chi ha evidenziato come siano ingiustificati aumenti così elevati delle pene in relazione ad un reato che è pur sempre caratterizzato dalla colpa e non dal dolo. Ingiusto ed ingiustificato appare, poi, l’introdotto sistema di “presunzione di colpevolezza” che verrà ad essere applicato nei confronti di chi si trova coinvolto in un incidente avendo un tasso alcolemico alto, prescindendo dall’accertamento del nesso causale tra questa condizione e l’incidente.
In ogni caso, critiche a parte, ciò che non può essere messo in discussione è che da questo momento in poi è vivamente consigliabile, quando ci si mette alla guida, un’attenzione ancora più alta e il massimo rispetto delle regole del codice della strada. Gli errori, infatti, possono costare molto caro!
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